
Il primo luglio 2009 sono entrate in vigore le nuove “norme tecniche per le costruzioni”: la risposta tempestiva, forse troppo, come vedremo più avanti, all’emozione suscitata dal terremoto de L’Aquila. Tante vittime, molte giovani, la distruzione di un intero centro storico posero a tutti la domanda: come è stato possibile? E tutti invocarono una maggiore severità delle norme e dei regolamenti per costruire in modo sicuro.
Intanto erano da tempo in elaborazione nuove regole che sarebbero dovute entrare in vigore a luglio 2010, dopo essere state attentamente esaminate dai soggetti interessati ed essere emendate dei punti “più problematici”, almeno nei tempi di attuazione.
Le cose andarono in modo diverso e il nuovo regolamento entrò in vigore con un anno di anticipo.
Nell’immediato i problemi furono moltissimi, soprattutto per quelle progettazioni che erano state fatte utilizzando le norme precedenti e che venivano consegnare agli enti autorizzativi in date successive all’entrata in vigore delle nuove norme.
Alcune di queste progettazioni furono riviste più volte prima di superare il vaglio tecnico e avere i relativi permessi.
Dopo otto mesi la situazione è però ancora molto difficile, innanzitutto le norme sono un corpus (12 capitoli + allegati e appendici) “voluminoso”, circa 500 pagine, di informazioni che devono, per poter essere trasferiti nelle progettazioni, diventare conoscenza e competenza. Sono stati attivati intanto molti corsi per i progettisti anche nelle università e le case di software stanno cercando di adeguare i loro programmi.
Intanto un ulteriore grande problema, che rischia di produrre la paralisi del settore, è sorto relativamente al paragrafo 6.2.2. che prevede che le indagini e le prove in sito ed in laboratorio devono essere eseguite da Ditte che fanno parte di un elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.
I requisiti che debbono avere queste Ditte per essere inserite in detto elenco, quindi certificate, sono esposti nella Circolare LL.PP. n.349/99. Una sentenza del TAR Lazio (n.1722/08) ha annullato tale circolare e, pertanto, non esistono più i requisiti affinché una Ditta possa essere certificata; quindi il Ministero non può rilasciare altre autorizzazioni, anzi, sarebbero nulle anche quelle fin qui rilasciate; infine tali autorizzazioni Ministeriali hanno validità triennale.
Ad oggi, comunque, ci sono 23 Ditte in tutta Italia inserite nel citato elenco come “laboratori settore C” (sondaggi e prove in sito) che, come è palese, non riescono a soddisfare tutto il territorio nazionale.
E’ facile pensare che le poche ditte certificate siano impegnate nella realizzazione delle grandi opere come ampliamenti di autostrade, gallerie, dighe, edifici pubblici e di importanza strategica, la metropolitana di Roma, ecc,ecc.
Questo sta portando ad un blocco generale del settore delle costruzioni, delle attività professionali collegate alla progettazione e alla successiva realizzazione.
Sono esentate da questo iter solo le costruzioni di “modesta entità”, ma anche su questo si discute.
Il paradosso è che la modesta entità è variamente interpretata e comunque prescinde dalla vulnerabilità geologica-geomorfologica dell’area.
La questione riguarda ovviamente anche il nostro territorio nel quale è in corso una “discussione” con il Genio Civile di Rieti che considera di “modesta entità” le costruzioni di 1000 metri cubi, mentre altri Geni civili danno altre interpretazioni.
Sembrava che il decreto “milleproroghe” dovesse prorogare l’entrata in vigore del paragrafo 6.2.2. ma ciò non è accaduto, perché pare che lo stesso sia stato “stralciato”, forse per errore, con la questione Protezione civile spa.
Come che sia, l’auspicio è che questo problema sia rapidamente superato per evitare che anche le opere che potrebbero essere costruite, aiutando così il superamento di una crisi che purtroppo ancora c’è, non siano bloccate per ragioni burocratiche e non sostanziali.
Vincenza Bufacchi